Premessa la giurisdizione elvetica per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito ed in conseguenza dell’attività svolta dalla CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI SA e, ove non derogato dalla normativa elvetica, del Foro ove ha sede la CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI SA (fatto salvo il caso in cui il contratto sottoscritto ed accettato dalle parti non preveda espressamente l’applicazione in deroga convenzionale, in via esclusiva ed inderogabile, di una specifica legislazione straniera e di uno specifico Foro straniero per cui per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito ed in conseguenza del suindicato contratto venissero applicate le disposizioni previste dal locale codice civile e dal locale codice di procedura civile), nel caso in cui sorga una controversia tra le parti e la CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI SA relativa all'interpretazione ed applicazione di un qualsiasi contratto, esse hanno la possibilità prima di adire alla competente Autorità Giudiziaria di utilizzare gli strumenti di risoluzione bonaria delle controversie previsti dalla CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI SA presentando apposito reclamo a mezzo raccomandata indirizzato all’Ufficio Reclami presso la sede della CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI SA.
L’ufficio Reclami, che potrà avvalersi anche dell’opera di professionisti esterni, risponderà al reclamante entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Resta ferma ed impregiudicata la possibilità per le parti e per la CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI SA di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria in qualsiasi momento, quindi anche in pendenza di detta procedura di reclamo.